Il fermo amministrativo può rivelarsi un clamoroso boomerang per il concessionario quando mancano i presupposti per l'irrogazione della misura cautelare. Lo precisa la Ctr Lazio con la sentenza n. 131/21/08 (disponibile su sito di «Guida Normativa»). I giudici di Roma, infatti, hanno accolto pienamente l'appello del contribuente. A quest'ultimo erano state applicate le ganasce fiscali per tributi dovuti nella misura di circa mille euro. A prescindere dall'entità della pretesa (che nel caso di specie era anche modesta) il ricorso alla misura cautelare è stato del tutto superficiale e immotivato.
A fronte di una procedura di sgravio da parte del Comune di Roma il concessionario non ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo. È stato il cittadino a dover sottolineare la condotta temeraria, pretestuosa e dilatoria del concessionario. Concessionario che, pur di non ammettere l'errore, ha eccepito che lo sgravio fosse successivo al preavviso di fermo e che quindi nessuna responsabilità dovesse essere addebitata alla società. Diversamente i giudici della Capitale hanno riconosciuto che la mancata comunicazione tra concessionario e Comune non poteva risolversi in un danno per il cittadino, tenendo presente l'importanza di poter disporre liberamente della propria auto.
Per concludere con la sentenza viene riconosciuto un danno al cittadino, sarà poi il giudice ordinario a provvedere alla sua quantificazione. Questo perchè la sentenza della Corte di cassazione n. 4055/2007, in tema di cattiva conduzione dell'attività impositiva dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti impositori, ha sancito la competenza del giudice ordinario.